Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Novara, stabilita ai sensi dell'articolo 3, gli affari pendenti davanti alla corte d'appello di Torino e

 

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appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della corte d'appello di Novara, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale corte.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Novara stabilita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.